Documento

Condizioni specifiche della Scuola di Costellazioni familiari e sistemiche

Art. 1

Natura della Scuola e oggetto del Contratto

Il presente Contratto disciplina la partecipazione alla Scuola di Costellazioni familiari e sistemiche organizzata dall’Istituto SIDDHI (di seguito, l’Istituto).

La Scuola costituisce un percorso di formazione nella disciplina delle Costellazioni familiari e sistemiche, finalizzato alla crescita personale e all’acquisizione delle competenze previste dal programma didattico dell’Istituto.

La partecipazione alla Scuola presuppone il coinvolgimento personale del Partecipante, la partecipazione attiva alle attività della Scuola e il rispetto dei principi, dei valori, del codice etico e delle regole organizzative dell’Istituto.

La Scuola non costituisce attività sanitaria, psicologica o psicoterapeutica, non sostituisce percorsi di diagnosi, cura o riabilitazione e non abilita all’esercizio di professioni regolamentate, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

L’Istituto si impegna a organizzare e mettere a disposizione del Partecipante il percorso, i docenti, le attività della Scuola e gli strumenti didattici previsti dal programma. Le obbligazioni assunte dall’Istituto costituiscono obbligazioni di mezzi e non di risultato.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto trovano applicazione le Condizioni Generali di Contratto dell’Istituto, che il Partecipante dichiara di conoscere e accettare.

Art. 2

Struttura della Scuola

La Scuola si articola in tre annualità consecutive e può essere frequentata secondo una delle seguenti modalità:

  1. iscrizione al solo Primo anno;
  2. iscrizione al Triennio;
  3. iscrizione al Biennio, riservata ai Partecipanti che abbiano completato il Primo anno o siano stati ammessi dall’Istituto.

Il completamento del Primo anno consente il rilascio dell’Attestato di Base.

Il completamento del Biennio o del Triennio, secondo la formula di iscrizione prescelta, consente il rilascio dell’Attestato Magistrale.

L’iscrizione al Triennio costituisce un unico rapporto contrattuale riferito all’intero percorso e consente di beneficiare delle condizioni economiche eventualmente previste dall’Istituto per tale formula di iscrizione.

L’accesso a ciascuna annualità successiva è subordinato al completamento dell’annualità precedente, secondo quanto previsto dal presente Contratto.

Art. 3

Anno accademico, iscrizione anticipata e calendario

L’anno accademico della Scuola decorre dal 1° settembre e termina il 31 luglio dell’anno successivo. L’anno accademico di riferimento e l’annualità oggetto dell’iscrizione sono indicati nella documentazione individuale.

Ai fini della disciplina economica della rinuncia e dell’interruzione, ciascuna annualità si considera iniziata il 1° settembre del relativo anno accademico.

Il contratto può essere concluso prima dell’inizio dell’anno accademico. L’iscrizione anticipata costituisce un’iscrizione effettiva al percorso individuato e comporta gli obblighi economici previsti dal piano concordato.

La partecipazione alle attività formative anticipate non determina l’inizio dell’annualità scolastica.

La conferma dell’iscrizione, la trasmissione del calendario e le comunicazioni amministrative non costituiscono erogazione di prestazioni formative.

Restano ferme le disposizioni inderogabili sul diritto di recesso del consumatore.

Le attività della Scuola sono organizzate secondo il calendario predisposto dall’Istituto, pubblicato sul sito istituzionale, nell’area riservata del Partecipante o comunicato con altri strumenti ritenuti idonei.

Il calendario delle attività ha esclusiva funzione organizzativa e non costituisce parte integrante del presente Contratto.

L’Istituto ha facoltà di modificare il calendario, gli orari, le sedi di svolgimento, le modalità di erogazione delle attività, nonché di sostituire docenti o collaboratori, quando ciò sia richiesto da esigenze didattiche, organizzative, logistiche, di sicurezza o da altre circostanze non imputabili all’Istituto. In tali casi l’Istituto si impegna a contenere, per quanto ragionevolmente possibile, gli eventuali disagi per i Partecipanti.

Le modifiche organizzative previste dal presente articolo non determinano inadempimento contrattuale né attribuiscono al Partecipante il diritto di recedere dal Contratto, ottenere riduzioni della quota di partecipazione o pretendere indennizzi, salvo i casi previsti dalla legge.

Il Partecipante è tenuto a organizzare la propria disponibilità in funzione del calendario predisposto dall’Istituto, restando escluso qualsiasi diritto alla riprogrammazione individuale delle attività per impedimenti personali.

Art. 4

Ammissione alla Scuola

L’ammissione alla Scuola è subordinata alla valutazione dell’Istituto e alla disponibilità dei posti.

Ai fini della valutazione, l’Istituto può richiedere colloqui conoscitivi, questionari, dichiarazioni, documentazione o ogni altra informazione ritenuta utile.

L’Istituto può non accogliere una domanda di ammissione qualora ritenga che il percorso non sia adeguato alle caratteristiche o alle esigenze del candidato ovvero quando ricorrano motivate esigenze didattiche od organizzative.

Il conseguimento dell’Attestato di Base non attribuisce alcun diritto all’ammissione al Biennio. Il Partecipante che intenda proseguire il percorso è tenuto a presentare una nuova domanda di ammissione, che sarà valutata dall’Istituto sulla base della disponibilità dei posti e degli elementi ritenuti rilevanti ai fini dell’ammissione.

L’iscrizione al Triennio non richiede ulteriori domande di ammissione per le annualità successive, fermo restando il regolare completamento dell’annualità precedente e il permanere dei requisiti previsti dal presente Contratto.

Per tutta la durata della partecipazione alla Scuola il Partecipante è tenuto a rispettare il presente Contratto, le Condizioni Generali di Contratto, il codice etico e le disposizioni organizzative e didattiche impartite dall’Istituto, dai docenti e dai collaboratori.

Art. 5

Attività della Scuola

La Scuola comprende attività obbligatorie e attività facoltative, organizzate secondo il programma predisposto dall’Istituto. Il programma può prevedere un colloquio individuale introduttivo, finalizzato all’orientamento e all’organizzazione del percorso.

Il colloquio si svolge dopo la scadenza del termine di 14 giorni dalla conclusione del contratto, secondo le modalità comunicate dall’Istituto. Non determina l’inizio anticipato dell’annualità e non gli è attribuito un corrispettivo autonomo aggiuntivo in caso di rinuncia.

Le attività obbligatorie costituiscono parte essenziale del percorso e rilevano ai fini del completamento delle annualità, della verifica della frequenza e del rilascio degli attestati.

Le attività facoltative hanno finalità di approfondimento, esercitazione e sostegno del percorso e possono comprendere, a titolo esemplificativo, Costellazioni familiari e sistemiche di gruppo, tutoring di gruppo, tutoring individuali e ogni altra iniziativa organizzata dall’Istituto.

Per ciascun anno accademico l’Istituto definisce il programma delle attività, la loro articolazione, la durata, le modalità di svolgimento e l’eventuale carattere obbligatorio o facoltativo.

La disciplina dell’evoluzione del programma, delle metodologie e dell’organizzazione della Scuola è regolata dall’art. 18 del presente Contratto.

La partecipazione alle attività facoltative non sostituisce la frequenza delle attività obbligatorie, salvo diversa decisione dell’Istituto adottata ai fini dell’integrazione delle ore di frequenza.

Gli incontri di gruppo di Costellazioni familiari individuati nel programma costituiscono parte integrante dell’offerta formativa della Scuola, con partecipazione facoltativa.

Gli iscritti possono frequentare tali incontri anche prima dell’inizio dell’anno accademico, alle condizioni di accesso previste dall’articolo 10.

La partecipazione anticipata e le sue conseguenze economiche in caso di rinuncia sono disciplinate dagli articoli 12 e 13 e dal Documento economico.

Art. 6

Frequenza e completamento delle annualità

La partecipazione alle attività della Scuola costituisce elemento essenziale del percorso.

Per il completamento di ciascuna annualità il Partecipante è tenuto a frequentare almeno l’80% delle ore previste per le attività obbligatorie.

Il raggiungimento della percentuale minima di frequenza costituisce requisito necessario per il completamento dell’annualità, per l’accesso all’annualità successiva e per il rilascio dei relativi attestati, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti previsti dal presente Contratto.

Le presenze sono rilevate elettronicamente tramite i sistemi dell’Istituto. La registrazione della presenza è responsabilità esclusiva del Partecipante. In caso di omessa registrazione, il Partecipante può segnalarla attraverso l’apposita funzione dell’area riservata del sito entro 3 giorni dalla data dell’attività. Decorso tale termine, l’omessa registrazione non è recuperabile e la presenza non viene riconosciuta ai fini del computo della frequenza.

Le assenze, anche se giustificate, non incidono sul requisito minimo di frequenza, salvo quanto previsto dal presente Contratto in materia di integrazione delle attività.

Art. 7

Assenze e integrazione delle attività

Il Partecipante che, al termine dell’annualità, abbia frequentato almeno il 70%, ma meno dell’80%, delle ore previste per le attività obbligatorie può richiedere di integrare la propria frequenza partecipando ad attività dell’anno accademico successivo ritenute idonee dall’Istituto, compatibilmente con le esigenze organizzative e la disponibilità di posti. Le attività integrative sono soggette a separato corrispettivo secondo le tariffe in vigore al momento della fruizione.

L’integrazione della frequenza non costituisce recupero delle specifiche attività o dei moduli non frequentati. L’Istituto valuta discrezionalmente quali attività siano idonee ai fini del raggiungimento della soglia minima e non è tenuto a riproporre contenuti già erogati né ad attivare sessioni aggiuntive. La decisione dell’Istituto sull’idoneità delle attività è insindacabile.

L’integrazione della frequenza è subordinata alla regolarità della posizione economica del Partecipante e alla disponibilità di posti nelle attività individuate dall’Istituto.

L’integrazione della frequenza deve essere completata entro il termine dell’anno accademico successivo a quello in cui si è verificata la carenza. Decorso inutilmente tale termine, le ore non integrate si intendono definitivamente perse.

L’integrazione della frequenza consente esclusivamente di raggiungere il requisito minimo dell’80% e non attribuisce, di per sé, il diritto al completamento dell’annualità o al rilascio degli attestati, che restano subordinati al possesso degli ulteriori requisiti previsti dal presente Contratto.

Qualora l’integrazione non venga completata nei termini previsti, trova applicazione l’articolo successivo in materia di ripetizione dell’annualità.

Art. 8

Ripetizione dell’annualità

Qualora il Partecipante abbia frequentato meno del 70% delle ore previste per le attività obbligatorie, l’annualità si considera non completata e non è ammessa l’integrazione delle ore di frequenza.

In tal caso il Partecipante non può accedere all’annualità successiva e, qualora intenda proseguire il percorso, dovrà iscriversi nuovamente all’annualità non completata secondo le condizioni didattiche, organizzative ed economiche vigenti al momento della nuova iscrizione.

La ripetizione dell’annualità costituisce un nuovo percorso e comporta il pagamento della relativa quota di partecipazione, senza diritto alla restituzione, alla compensazione o all’imputazione delle somme già corrisposte per l’annualità non completata.

Per i Partecipanti iscritti al Triennio, la ripetizione dell’annualità non determina la cessazione del Contratto né incide sugli obblighi economici già divenuti esigibili. Resta ferma la facoltà di esercitare il recesso nei casi e con le modalità previsti dal presente Contratto.

L’ammissione alla nuova annualità resta subordinata alla disponibilità dei posti.

Art. 9

Attestati

L’Istituto rilascia gli attestati previsti dalla Scuola esclusivamente ai Partecipanti che abbiano completato il relativo percorso nel rispetto delle condizioni previste dal presente Contratto.

Il completamento del Primo anno consente il rilascio dell’Attestato di Base.

Il completamento del Biennio o del Triennio, secondo la formula di iscrizione prescelta, consente il rilascio dell’Attestato Magistrale.

Il rilascio degli attestati è subordinato al completamento del percorso, al raggiungimento dei requisiti minimi di frequenza, all’integrale adempimento degli obblighi economici assunti nei confronti dell’Istituto e alla valutazione positiva del comportamento complessivamente tenuto dal Partecipante durante la Scuola.

La valutazione del Partecipante è effettuata lungo l’intero percorso e tiene conto della frequenza, del rispetto del Codice Etico e del Codice Deontologico dell’Istituto — con particolare riferimento agli obblighi applicabili agli allievi — della partecipazione alle attività, della collaborazione con i docenti, con i collaboratori dell’Istituto e con gli altri Partecipanti, nonché della coerenza del comportamento con le finalità della Scuola. Qualora l’Istituto intenda non procedere al rilascio dell’Attestato di partecipazione per ragioni diverse dal mancato raggiungimento dei requisiti di frequenza o dal mancato adempimento degli obblighi economici, ne dà comunicazione motivata al Partecipante, indicando le specifiche condotte rilevanti, e lo invita a presentare le proprie osservazioni entro un termine congruo.

Il mancato rilascio dell’attestato non attribuisce alcun diritto alla restituzione, totale o parziale, della quota di partecipazione corrisposta.

Gli attestati rilasciati dall’Istituto attestano esclusivamente il completamento del percorso e non costituiscono titoli abilitanti all’esercizio di professioni regolamentate, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 10

Benefici riservati ai Partecipanti

Per tutta la durata dell’iscrizione alla Scuola, il Partecipante beneficia delle agevolazioni e dei servizi riservati agli iscritti, secondo le modalità stabilite dall’Istituto.

Salvo diversa comunicazione dell’Istituto, il Partecipante ha diritto a una riduzione del 20% sulla quota di partecipazione ai servizi e alle attività per i quali tale agevolazione sia espressamente prevista.

Lo sconto è personale, non cedibile, non convertibile in denaro e non è cumulabile con altre promozioni o convenzioni, salvo diversa decisione dell’Istituto.

Durante il periodo di iscrizione il Partecipante può partecipare alle attività facoltative previste dal programma della Scuola.

Il Partecipante può inoltre richiedere tutoring individuali senza limiti numerici prestabiliti. L’Istituto ne organizza lo svolgimento in funzione delle esigenze formative del Partecipante, della disponibilità dei docenti e dell’organizzazione della Scuola.

L’Istituto disciplina le modalità di prenotazione e di svolgimento dei tutoring individuali e delle altre attività previste dal presente articolo.

I benefici disciplinati dal presente articolo cessano con la conclusione o la cessazione, per qualsiasi causa, della partecipazione alla Scuola, salvo diversa comunicazione dell’Istituto.

Gli incontri di gruppo di Costellazioni familiari previsti dal programma sono compresi nella quota di partecipazione alla Scuola.

L’accesso incluso agli incontri prima dell’inizio dell’anno accademico è riservato ai partecipanti che abbiano perfezionato l’iscrizione e versato la caparra, purché il piano accettato preveda la prima rata ordinaria con scadenza entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di conclusione del contratto, oppure abbiano corrisposto l’intero importo. Prima della sua scadenza non è necessario che la prima rata ordinaria sia già pagata.

Il solo versamento della caparra non dà diritto all’accesso anticipato quando la prima rata ordinaria è programmata oltre il termine sopra indicato.

L’accesso agli incontri anticipati decorre dal perfezionamento dell’iscrizione e dal soddisfacimento delle condizioni di pagamento previste dal presente articolo, anche durante il termine di recesso legale. Il Partecipante può richiedere espressamente la partecipazione a un incontro durante tale termine in occasione della prenotazione. Tale partecipazione non limita il diritto di recesso legale. In caso di valido esercizio di tale diritto, gli incontri già frequentati restano a carico dell’Istituto e non danno luogo ad addebiti o trattenute, secondo l’articolo 13.

Ai fini dell’attivazione e del mantenimento del beneficio, gli addebiti SEPA in elaborazione sono considerati validi. Il loro eventuale successivo fallimento avvia la procedura di regolarizzazione senza rendere retroattivamente a pagamento gli incontri già fruiti. Il mantenimento dell’accesso anticipato richiede la regolarità dei pagamenti. In caso di mancato pagamento si applicano le procedure di sollecito, regolarizzazione e sospensione previste dall’articolo 11.

Se l’iscrizione viene mantenuta fino al 1° settembre dell’anno accademico di riferimento, gli incontri anticipati restano compresi nella quota scolastica senza costi aggiuntivi. In caso di rinuncia anteriore a tale data si applica l’articolo 12.

Una volta iniziata l’annualità, gli incontri anticipati non sono addebitati separatamente in caso di successiva interruzione.

La riduzione generale del 20% e le altre agevolazioni scolastiche non si applicano al corrispettivo specifico degli incontri anticipati conteggiato in caso di rinuncia.

Art. 11

Quote di partecipazione e pagamenti

L’iscrizione comporta il pagamento della caparra e della quota di partecipazione secondo gli importi e le scadenze indicati nella documentazione individuale.

Per il periodo precedente all’inizio della prima annualità oggetto dell’iscrizione, la somma espressamente individuata come caparra assume funzione di caparra penitenziale, quale corrispettivo della facoltà di recesso convenzionale prevista dall’articolo 12.

Il relativo importo è comunicato prima della conclusione del contratto ed è distinto dagli acconti sulla quota scolastica. Le rate successive non costituiscono ulteriori caparre.

In caso di prosecuzione dell’iscrizione, la caparra è imputata alla quota scolastica e non costituisce un costo aggiuntivo.

In caso di valido esercizio del recesso legale, la caparra è restituita secondo l’articolo 13.

Per beneficiare dell’accesso anticipato agli incontri, oltre al versamento della caparra, il piano accettato deve prevedere la prima rata ordinaria entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di conclusione del contratto, oppure deve risultare effettuato il pagamento integrale. Prima della scadenza è sufficiente che la rata sia programmata. La prima scadenza e quelle successive sono indicate nella documentazione individuale. Gli addebiti SEPA in elaborazione sono considerati validi per l’accesso; nel conguaglio economico restano distinti dagli incassi effettivamente ricevuti.

La quota di partecipazione remunera l’organizzazione dell’annualità, le attività previste per la stessa e gli impegni assunti dall’Istituto in relazione al percorso di iscrizione prescelto, indipendentemente dall’effettiva fruizione delle attività da parte del Partecipante.

Gli importi dovuti, le modalità di pagamento, gli eventuali piani di rateizzazione e le relative scadenze sono disciplinati nella documentazione economica predisposta dall’Istituto, che costituisce parte integrante del rapporto contrattuale.

Il mancato utilizzo, totale o parziale, delle attività della Scuola per cause imputabili al Partecipante non attribuisce alcun diritto alla riduzione della quota di partecipazione, salvo quanto espressamente previsto dal presente Contratto.

In caso di mancato pagamento di una o più rate alle scadenze previste, l’Istituto invia al Partecipante un sollecito scritto con un termine di regolarizzazione non inferiore a 7 giorni. Decorso inutilmente tale termine, l’Istituto può sospendere l’accesso alle attività della Scuola fino alla regolarizzazione integrale della posizione debitoria. Durante il periodo di sospensione le attività non fruite non danno diritto a integrazione della frequenza né a proroga dei termini del percorso. La sospensione non sospende il decorso delle rate né degli obblighi economici del Partecipante. Qualora la morosità persista oltre 15 giorni dalla sospensione, o in caso di reiterato inadempimento agli obblighi di pagamento, l’Istituto può dichiarare la decadenza del Partecipante dal beneficio della rateazione, con conseguente immediata esigibilità dell’intero importo residuo dovuto per l’annualità in corso, fatto salvo quanto previsto dall’art. 12 in caso di recesso o interruzione anticipata.

La sospensione dell’accesso per irregolarità dei pagamenti non costituisce, da sola, rinuncia all’iscrizione e non determina automaticamente il conteggio separato degli incontri anticipati. Restano applicabili le conseguenze dell’eventuale successiva cessazione del rapporto secondo il relativo titolo.

Art. 12

Rinuncia prima dell’avvio e interruzione delle annualità

A. Rinuncia prima dell’inizio dell’anno accademico

Fatto salvo il diritto di recesso legale disciplinato dall’articolo 13, il partecipante può recedere dall’iscrizione prima del 1° settembre della prima annualità oggetto del contratto.

La comunicazione è effettuata mediante dichiarazione esplicita inviata all’indirizzo e-mail ufficiale dell’Istituto o attraverso l’apposita funzione dell’area riservata. Il recesso convenzionale ha effetto al ricevimento della comunicazione.

Il recesso comporta la perdita della caparra penitenziale indicata nella documentazione individuale.

Sono inoltre dovuti €150 per ciascun incontro di gruppo di Costellazioni familiari effettivamente frequentato nel periodo di iscrizione anticipata. Ai fini di questa specifica disciplina non sono conteggiati gli incontri soltanto prenotati o non frequentati. Ciascun incontro è individuato prima della prenotazione e può comprendere uno o più periodi di calendario: la partecipazione anche parziale all’incontro comporta il corrispettivo intero di €150, conteggiato una sola volta, senza tariffazione a minuti. Gli incontri inclusi in forza di un’altra iscrizione scolastica già in corso non sono addebitati per la rinuncia all’annualità futura.

Questa previsione rende esplicite le conseguenze economiche della fruizione anticipata delle attività e tutela l’Istituto rispetto alla successiva rinuncia al percorso. Il corrispettivo degli incontri remunera prestazioni effettivamente ricevute ed è distinto dal corrispettivo del recesso.

L’Istituto comunica un rendiconto contenente la caparra, gli incontri conteggiati, il relativo corrispettivo e tutti i versamenti ricevuti.

Dal totale dovuto sono detratti tutti i pagamenti già effettuati, compresa la caparra, ciascuno conteggiato una sola volta.

L’eventuale eccedenza è restituita entro 30 giorni dal ricevimento della rinuncia. L’eventuale saldo a carico del partecipante deve essere corrisposto entro 30 giorni dalla comunicazione del rendiconto.

Le ulteriori rate della quota scolastica cessano di essere dovute, ferma la liquidazione degli importi previsti dal presente articolo.

B. Rinuncia dopo l’inizio dell’annualità

Dal 1° settembre si applica il ricalcolo delle annualità già iniziate secondo gli importi del Documento economico e la modalità di pagamento prescelta, fatto salvo l’articolo 13.

In caso di recesso, rinuncia o interruzione anticipata del Primo anno, del Biennio o del Triennio, il Partecipante è tenuto a corrispondere, per ciascuna annualità già iniziata alla data di efficacia del recesso, l’importo applicabile in base alla modalità di pagamento prescelta al momento dell’iscrizione. L’Istituto ridetermina il corrispettivo complessivamente dovuto applicando gli importi indicati nel Documento Economico sottoscritto dal Partecipante e imputa a tale importo le somme già corrisposte.

La caparra e tutti gli altri versamenti sono imputati all’importo complessivamente dovuto. La caparra non è aggiunta a tale importo e gli incontri anticipati non sono conteggiati separatamente.

Qualora dal ricalcolo risulti un importo ancora dovuto, il Partecipante è tenuto a corrisponderlo entro 30 giorni dalla comunicazione dell’Istituto. Qualora risulti un importo a credito del Partecipante, l’Istituto provvede alla restituzione entro il medesimo termine, fatti salvi gli importi non rimborsabili ai sensi del presente Contratto.

Lo sconto del 5% riconosciuto al Partecipante che abbia corrisposto l’intero importo in un’unica soluzione rimane applicabile anche in caso di recesso, rinuncia o interruzione anticipata. Il corrispettivo dovuto è pertanto determinato applicando gli importi previsti per tale modalità di pagamento nel Documento Economico sottoscritto dal Partecipante.

Gli importi applicabili in caso di recesso per ciascuna annualità e per ciascuna modalità di pagamento sono indicati nel Documento Economico sottoscritto dal Partecipante, che costituisce parte integrante del rapporto contrattuale. Il Partecipante dichiara di aver preso visione di tali condizioni prima della conclusione del contratto e di accettarle specificamente. In assenza di un Documento Economico che indichi separatamente gli importi applicabili, il presente articolo non produce effetti economici aggiuntivi rispetto alle somme già versate.

C. Altre cause di cessazione

La disciplina della rinuncia volontaria non si applica automaticamente all’annullamento del percorso da parte dell’Istituto, all’inadempimento dell’Istituto o all’esercizio di rimedi inderogabili del partecipante. Tali casi seguono la rispettiva disciplina legale e contrattuale.

Art. 13

Diritto di recesso nei contratti conclusi a distanza

Quando applicabile, il diritto di recesso legale è esercitabile entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, senza necessità di motivazione, fatti salvi eventuali termini più ampi previsti dalla legge.

Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta inviata all’Istituto tramite l’apposita funzione disponibile nell’area riservata del sito istituzionale ovvero, in alternativa, mediante dichiarazione esplicita inviata all’indirizzo di posta elettronica ufficiale dell’Istituto. L’Istituto trasmetterà conferma della ricezione su supporto durevole.

Durante il periodo di recesso legale il Partecipante può frequentare gli incontri anticipati di gruppo alle condizioni dell’articolo 10, su propria richiesta espressa. La partecipazione non comporta rinuncia al diritto di recesso legale. In caso di valido esercizio di tale diritto, l’Istituto si accolla integralmente il costo degli incontri già frequentati e non richiede alcun corrispettivo, rimborso o indennizzo per tali incontri, né applica trattenute alle somme da restituire. Resta fermo il rimborso integrale previsto dal presente articolo, compresa la caparra, entro 14 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. Il colloquio introduttivo continua a svolgersi dopo la scadenza del termine di 14 giorni, secondo l’articolo 5.

In caso di valido esercizio del recesso, l’Istituto restituisce tutte le somme ricevute per l’iscrizione, compresa la caparra, entro 14 giorni dal ricevimento della comunicazione, senza applicare il corrispettivo del recesso convenzionale o quello degli incontri anticipati.

L’Istituto conferma il ricevimento della comunicazione su supporto durevole.

Il diritto di recesso legale, quando ancora esercitabile, prevale sulla disciplina economica prevista per le annualità iniziate e sulla disciplina della rinuncia convenzionale.

Art. 14

Sospensione del percorso

In presenza di circostanze eccezionali adeguatamente documentate, il Partecipante può chiedere la sospensione del percorso.

La sospensione è concessa esclusivamente a discrezione dell’Istituto, tenuto conto delle motivazioni addotte, dell’interesse formativo del Partecipante, dell’organizzazione della Scuola e della disponibilità dei posti. La relativa concessione non costituisce precedente né attribuisce diritti per il futuro.

La sospensione non determina il differimento o la sospensione degli obblighi economici già divenuti esigibili, né attribuisce il diritto al mantenimento delle condizioni economiche applicate al momento dell’iscrizione o all’ammissione automatica a una successiva annualità.

Alla ripresa del percorso il Partecipante è tenuto ad adeguarsi alle condizioni didattiche, organizzative ed economiche vigenti al momento della nuova iscrizione, salvo diversa decisione dell’Istituto.

La sospensione non pregiudica il diritto dell’Istituto di esigere le somme già dovute alla data della sua concessione.

Qualora la sospensione non risulti compatibile con l’organizzazione della Scuola o con le finalità del percorso, l’Istituto può rigettare la relativa richiesta senza che ciò attribuisca al Partecipante alcun diritto a indennizzi o risarcimenti.

Art. 15

Permanenza nella Scuola e tutela dell’ambiente formativo

La permanenza nella Scuola presuppone il rispetto dei principi, del codice etico e delle regole organizzative dell’Istituto, nonché un comportamento coerente con le finalità del percorso e con la tutela dell’ambiente formativo.

Qualora, sulla base di elementi concreti e oggettivi, l’Istituto ritenga che la prosecuzione della partecipazione sia incompatibile con il regolare svolgimento della Scuola, con la tutela dell’ambiente formativo, con la sicurezza delle persone coinvolte o con le finalità del percorso, può adottare i provvedimenti ritenuti più idonei, privilegiando, ove possibile, le misure meno limitative della partecipazione e ricorrendo alla sospensione o all’esclusione solo quando risultino proporzionate alla gravità dei fatti.

Prima di adottare i provvedimenti di sospensione o di esclusione, l’Istituto, ove la natura dei fatti lo consenta, invita il Partecipante a presentare le proprie osservazioni entro un termine congruo.

I provvedimenti sono adottati secondo criteri di correttezza, proporzionalità e buona fede, tenendo conto della gravità dei fatti, del comportamento complessivamente tenuto dal Partecipante e dell’interesse al regolare svolgimento della Scuola.

L’eventuale esclusione determina la cessazione della partecipazione alla Scuola e la perdita dei benefici connessi all’iscrizione, fatti salvi gli effetti economici già prodotti e quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto e dal presente Contratto.

Art. 16

Riservatezza

La riservatezza costituisce un elemento essenziale della Scuola e rappresenta una condizione necessaria per lo svolgimento delle attività e per la tutela dell’ambiente formativo.

Il Partecipante si impegna a mantenere riservati fatti, informazioni, testimonianze, esperienze personali e ogni altra circostanza appresa nel corso delle attività della Scuola e riferibile ad altri Partecipanti, ai docenti o ai collaboratori dell’Istituto, salvo il consenso dell’interessato o i casi previsti dalla legge.

È fatto divieto di registrare, fotografare, filmare o comunque documentare le attività della Scuola senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Istituto.

L’Istituto può richiedere l’immediata cancellazione di fotografie, registrazioni o altri materiali realizzati in violazione del presente articolo.

Il Partecipante si impegna altresì a non diffondere, con qualsiasi mezzo, contenuti idonei a consentire l’identificazione di altri Partecipanti o a compromettere la riservatezza delle attività della Scuola.

Gli obblighi previsti dal presente articolo continuano a produrre effetti anche dopo la cessazione della partecipazione alla Scuola.

La violazione degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare l’adozione dei provvedimenti previsti dal presente Contratto, fatto salvo il diritto dell’Istituto e degli eventuali soggetti interessati al risarcimento degli ulteriori danni.

Art. 17

Materiali didattici e proprietà intellettuale

I materiali didattici, le dispense, le registrazioni, i contenuti multimediali, le metodologie, i marchi, i segni distintivi e ogni altro contenuto messo a disposizione nell’ambito della Scuola restano di esclusiva titolarità dell’Istituto o dei rispettivi aventi diritto e sono tutelati dalla normativa vigente.

La loro messa a disposizione attribuisce al Partecipante un diritto personale, non esclusivo e non trasferibile di utilizzo, limitato alle sole finalità di studio e di approfondimento personale.

Salvo preventiva autorizzazione scritta dell’Istituto, è vietato riprodurre, distribuire, pubblicare, comunicare a terzi, modificare o utilizzare, anche parzialmente, i materiali didattici o gli altri contenuti della Scuola per finalità diverse da quelle previste dal presente Contratto, anche qualora siano stati rielaborati, integrati o combinati con contenuti di terzi.

È altresì vietato utilizzare i materiali didattici o gli altri contenuti della Scuola per alimentare, addestrare, sviluppare, ottimizzare o comunque supportare sistemi di intelligenza artificiale, modelli di apprendimento automatico, banche dati o altri sistemi automatizzati destinati alla generazione, elaborazione o diffusione di contenuti, salvo preventiva autorizzazione scritta dell’Istituto.

È inoltre vietato rimuovere, alterare o rendere non riconoscibili eventuali indicazioni di titolarità, copyright, provenienza o altri segni identificativi apposti sui materiali della Scuola.

La partecipazione alla Scuola e il conseguimento degli attestati non attribuiscono alcun diritto all’utilizzo del nome, del marchio o degli altri segni distintivi dell’Istituto, né autorizzano il Partecipante a qualificarsi come docente, collaboratore, rappresentante o soggetto accreditato dall’Istituto, salvo preventiva autorizzazione scritta.

La violazione delle disposizioni del presente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l’Istituto ad adottare i provvedimenti previsti dal presente Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

Art. 18

Evoluzione della Scuola

L’Istituto aggiorna costantemente la Scuola al fine di garantirne la qualità, l’attualità e la coerenza con il proprio progetto formativo.

A tal fine l’Istituto ha facoltà di modificare il programma didattico, le metodologie di insegnamento, i materiali, i docenti, gli strumenti utilizzati e l’organizzazione delle attività della Scuola.

L’Istituto può inoltre introdurre nuove attività, modificare, sostituire o eliminare attività esistenti, nonché variarne la distribuzione tra le annualità, qualora ciò sia ritenuto funzionale al migliore perseguimento delle finalità della Scuola.

Le modifiche di cui ai commi precedenti possono essere introdotte anche nel corso del percorso, purché non ne risultino alterate l’identità, le finalità e la qualità complessiva della Scuola.

Le modifiche apportate ai sensi del presente articolo non costituiscono inadempimento contrattuale e non attribuiscono al Partecipante il diritto di recedere dal Contratto, ottenere riduzioni della quota di partecipazione o pretendere indennizzi, salvo i casi previsti dalla legge.

Art. 19

Protezione dei dati personali e utilizzo dell’immagine

L’Istituto tratta i dati personali del Partecipante nel rispetto della normativa vigente e secondo quanto previsto dall’informativa resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale applicabile.

Il conferimento dei dati richiesti come obbligatori è necessario per l’instaurazione e la gestione del rapporto contrattuale. L’eventuale mancato conferimento può rendere impossibile l’iscrizione o la prosecuzione della partecipazione alla Scuola.

Nel corso delle attività della Scuola l’Istituto può effettuare riprese fotografiche, audio o video nel rispetto della normativa vigente e delle autorizzazioni eventualmente rilasciate dai Partecipanti.

L’eventuale consenso all’utilizzo dell’immagine o delle registrazioni è autonomo rispetto al presente Contratto, è revocabile nei limiti previsti dalla legge e non costituisce condizione per l’ammissione o la permanenza nella Scuola.

L’Istituto può effettuare registrazioni o riprese destinate esclusivamente a finalità organizzative, didattiche, documentali o di tutela della Scuola.

Per ogni ulteriore aspetto relativo al trattamento dei dati personali si rinvia all’informativa privacy dell’Istituto, resa disponibile al Partecipante ai sensi della normativa vigente.

Art. 20

Rapporti con le Condizioni Generali di Contratto

Il presente Contratto disciplina gli aspetti specifici relativi alla partecipazione alla Scuola e integra le Condizioni Generali di Contratto dell’Istituto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto trovano applicazione le Condizioni Generali di Contratto e, in via subordinata, le disposizioni della legge italiana.

In caso di contrasto tra il presente Contratto e le Condizioni Generali di Contratto prevalgono le disposizioni del presente Contratto limitatamente agli aspetti specificamente disciplinati.

Art. 21

Disposizioni finali

L’eventuale nullità o inefficacia di una o più disposizioni del presente Contratto non pregiudica la validità delle restanti disposizioni, che continuano a produrre i propri effetti nei limiti consentiti dalla legge.

L’eventuale tolleranza dell’Istituto rispetto a comportamenti difformi del Partecipante non costituisce rinuncia ai propri diritti né modifica delle disposizioni del presente Contratto.

Il presente Contratto, unitamente alle Condizioni Generali di Contratto e agli altri documenti espressamente richiamati, disciplina integralmente il rapporto tra le Parti con riferimento alla partecipazione alla Scuola.

Ogni modifica del presente Contratto deve risultare da atto scritto.

Art. 22

Legge applicabile e foro competente

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Qualora il Partecipante rivesta la qualità di consumatore, resta fermo il foro territorialmente competente previsto dalle disposizioni inderogabili di legge.

Negli altri casi, per ogni controversia relativa all’interpretazione, all’esecuzione, alla validità o alla cessazione del presente Contratto è competente in via esclusiva il Foro indicato nelle Condizioni Generali di Contratto dell’Istituto.

Art. 23

Approvazione specifica delle clausole rilevanti

Ove il presente Contratto sia oggetto di specifica sottoscrizione contrattuale ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Partecipante approva specificamente, con separata manifestazione di consenso, le clausole che prevedono: la facoltà dell’Istituto di modificare il calendario, i docenti e l’organizzazione delle attività senza che ciò costituisca inadempimento (art. 3); la limitazione del diritto alla riprogrammazione individuale per impedimenti personali (art. 3); la discrezionalità dell’Istituto nella valutazione ai fini dell’integrazione della frequenza e l’insindacabilità della relativa decisione (art. 7); l’obbligo di pagamento della quota anche per l’annualità non completata in caso di ripetizione (art. 8); l’integrale esigibilità della quota annuale dall’avvio dell’annualità indipendentemente dalla data di recesso o interruzione (art. 12); la decadenza dal beneficio dello sconto e il ricalcolo alle quote ordinarie in caso di recesso anticipato dal Biennio o dal Triennio (art. 12); la discrezionalità dell’Istituto nella concessione della sospensione del percorso e il mantenimento degli obblighi economici durante la sospensione (art. 14); la facoltà dell’Istituto di modificare il programma didattico, le metodologie e l’organizzazione della Scuola senza che ciò costituisca inadempimento (art. 18); il foro competente nei casi non coperti dalla tutela inderogabile del consumatore (art. 22); le condizioni di accesso anticipato agli incontri e la sospensione per irregolarità dei pagamenti; la disciplina del recesso convenzionale prima dell’inizio dell’anno accademico, con perdita della caparra penitenziale; il corrispettivo degli incontri anticipati effettivamente frequentati e l’obbligo di pagamento dell’eventuale saldo, secondo gli articoli 10, 11 e 12 e il Documento economico; nonché le ulteriori clausole che per legge richiedano specifica approvazione.